INTERVENTI
Francesca La Marca (Pd) : La “diabolica” convenzione
fiscale con il Canada va chiarita e modificata
ROMA - Confusa, contraddittoria,
male interpretata (dall’Italia ovviamente) e penalizzante per i nostri poveri
pensionati è la nuova Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra
l’Italia ed il Canada firmata ad Ottawa il 3giugno 2002 ed entrata in vigore
con legge del 24 marzo 2011. Una lettura diligente dell’art. 18, quello sulle
pensioni, suscita un senso di sconcerto per il pasticcio che i negoziatori
hanno combinato. Insomma, una convenzione che teoricamente è stata stipulata
per evitare la doppia tassazione non solo invece la legittima (fatta salva la facoltà
di avvalersi del molesto credito di imposta) ma diabolicamente ne complica la
comprensione e l’applicazione.
Proviamo a spiegarci. Il primo
comma dell’art. 18 prevede, come la stragrande maggioranza delle convenzioni
contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall’Italia e come prescritto
dalla Convenzione modello dell’OCSE (il Modello è utilizzato dalla maggior
parte dei Paesi facenti parte dell’OCSE come base per la negoziazione di
accordi internazionali sulla doppia imposizione), che “Le pensioni provenienti
da uno Stato contraente e pagate a un residente dell’altro stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato”. Bene, per esempio le pensioni dell’Inps
pagate a pensionati residenti in Canada sono imponibili, se del caso, in
Canada. Ma purtroppo non è così; o meglio, non è solo così. Chissà quale
folgorazione ha colpito i negoziatori dei due Stati contraenti! Infatti al
comma 2 dello stesso articolo viene introdotto un “tuttavia”. “Tuttavia, tali
pensioni possono essere tassate anche nello Stato contraente dal quale
provengono, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso dei
pagamenti periodici delle pensioni, l’imposta così applicata non può eccedere
la meno elevate delle due aliquote seguenti: a) 15 per cento dell’ammontare
lordo di tali pagamenti periodici versati al percipiente nell’anno solare di
riferimento che eccede dodicimila dollari o l’equivalente in lire italiane, e
b) l’aliquota calcolata in funzione dell’imposta che il beneficiario del
pagamento avrebbe dovuto altrimenti corrispondere per lo stesso anno in
relazione al totale complessivo dei pagamenti periodici di pensione da esso
ricevuti nel corso di tale anno ove fosse residente dello Stato contraente da
cui il pagamento proviene”. Chiaro!!?? In parole povere, e reverenziali
rispetto al linguaggio usato dai negoziatori, il secondo comma dell’art. 18
introduce la facoltà dello Stato di erogazione di tassare anch’esso la pensione
e ne indica, in maniera molto contorta, le modalità e le aliquote. Quindi doppia
tassazione contro ogni logica e normale prassi regolamentare di questo tipo di
accordi. In effetti un miglioramento rispetto al precedente accordo c’è stato:
e cioè mentre il vecchio accordo prevedeva la doppia tassazione sull’intero
importo della pensione, il nuovo attualmente in vigore prevede la doppia
tassazione solo per la parte eccedente i dodicimila dollari canadesi. Purtroppo
abbiamo potuto verificare che alcuni sedi dell’Inps (non sappiamo quante e
nemmeno se siano state emanate circolari esplicative da parte dell’Istituto o
dell’Agenzia delle Entrate nel merito della nuova convenzione) tassano l’intero
importo della pensione contravvenendo così alla previsione normativa
bilaterale. Se a questo punto qualcuno pensasse che in fondo la complessità della
convenzione appena denunciata non sia così grave (ancorché ingiusta), si
ricreda: ci pensa il comma 3 ad assestare il colpo di grazia che alla lettera
b) dispone che “le prestazioni di sicurezza sociale in uno Stato contraente
pagate in un anno solare a una persona fisica residente dell’altro Stato sono
imponibili soltanto nello Stato da dove provengono e in conformità alla
legislazione di detto Stato, ma l’imposta così applicata non deve eccedere
l’ammontare che il percipiente avrebbe dovuto versare in detto anno se fosse
stato un residente del primo Stato”. Capito!!??
Ricapitoliamo: la pensione
dell’Inps pagata in Canada deve essere tassata in Canada; anzi no, può essere
tassata anche in Italia; inoltre la parte della pensione definita “sicurezza
sociale” deve essere tassata solo in Italia. Ma qual è la parte della pensione
definita “sicurezza sociale”? Ce lo spiega il protocollo aggiuntivo d’intesa
alla convenzione che stabilisce che per sicurezza sociale si intendono “i
pagamenti ricevuti da fondi per i quali non sono stati versati i contributi da
parte del percipiente e, in particolare, a quella parte di pensione o sussidio
pagata ai termini delle leggi italiane sulla sicurezza sociale e certificata
dalla autorità competente italiana quale ammontare necessario per il
trattamento al minimo della categoria di pensioni pagabili a una persona ai
termini delle suddette leggi”. Traduzione: l’importo relativo al trattamento
minimo italiano deve essere tassato dall’Italia. Ma è mai possibile concepire e
poi attuare un accordo così ingarbugliato? Ma siamo certi che il fisco e gli
enti previdenziali italiano e canadese lo abbiano interpretato omogeneamente e
lo stiano applicando in maniera conforme alle sue disposizioni? Il dubbio è
legittimo perché ci sono giunte numerose segnalazioni da parte di pensionati
residenti in Canada che si lamentano dell’applicazione errata della convenzione
da parte dell’Inps – che è solo un sostituto di imposta e deve attenersi alle
indicazioni fornite dal Fisco che evidentemente non sono arrivate o sono
arrivate con l’interpretazione errata della convenzione - (abbiamo potuto
verificare infatti che alcune sedi dell’Istituto tassano la pensione pagata in
Canada sull’intero importo e non solo sulla parte eccedente i dodicimila dollari
canadesi).
C’ è bisogno quindi di
chiarimenti, di interpretazioni autentiche che non danneggino i diritti dei
nostri connazionali, di uniformità interpretativa e applicativa da parte delle
istituzioni competenti dei due Paesi. Proprio per questo ho presentato nei
giorni scorsi una interrogazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze e
al Ministero del Lavoro, e a breve presenterò un interpello alla Agenzia delle
Entrate, che è l’organismo pubblico preposto all’adempimento degli obblighi
fiscali. Speriamo che mi rispondano al più presto per chiarire definitivamente
questa incresciosa situazione, per decidere eventuali revisioni della
convenzione e soprattutto per evitare ulteriori disagi ai pensionati
italiani residenti in Canada.(Francesca La Marca* -Inform
* Deputata del Pd eletta nella circoscrizione Nord e Centro
America /
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