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mercoledì 11 dicembre 2013

In Commissione Affari costituzionali lo schema di decreto per l’esercizio di voto al Parlamento europeo

SENATO DELLA REPUBBLICA
In Commissione Affari costituzionali lo schema di decreto per l’esercizio di voto al Parlamento europeo

Un provvedimento in linea con una recente direttiva europea che modifica le condizioni per l’eleggibilità al Parlamento europeo di cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro diverso da quello di origine

ROMA – In Commissione Affari costituzionali del Senato il relatore Francesco Palermo (gruppo Autonomie) ha illustrato lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della recente direttiva europea che regola alcune modalità di esercizio del diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Una direttiva che riguarda in particolare il diritto di eleggibilità al Parlamento europeo – diritto di voto passivo – e modifica la direttiva del 1993 in proposito, che prevedeva la presentazione da parte dell’interessato a candidarsi al Parlamento europeo di un attestato che certificasse il suo diritto di eleggibilità secondo l’ordinamento vigente nello Stato di residenza o di origine.

La direttiva del 2013 – spiega il relatore – sopprime quest’obbligo, sostituendolo con una dichiarazione che confermi che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità al Parlamento europeo. “Il procedimento prevede che lo Stato di residenza notifichi allo Stato d’origine la dichiarazione presentata, per una verifica. In caso di mancato ricevimento delle informazioni nei termini, il candidato è comunque ammesso, salva la facoltà di cancellazione o di non proclamazione, ove le informazioni ostative giungano successivamente – afferma Palermo, spiegando come la norma precedente avesse trovato scarsa applicazione “per le difficoltà a individuare le autorità competenti a rilasciare l’attestato e a riceverlo nei termini congrui al procedimento elettorale”, ostacolando così l’esercizio dell’elettorato passivo.

Dopo aver costatato come il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con i principi costituzionali né emergano criticità in riferimento all’assetto delle competenze legislative dell’articolo 117 della Costituzione, la proposta del relatore è quella esprimere un parere non ostativo, con la disponibilità ad accogliere eventuali rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito. Dopo aver ricordato come la direttiva sia stata approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, il seguito dell’esame viene rinviato ad altra seduta. (Inform)


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