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martedì 19 marzo 2013

Una sentenza della Corte costituzionale sull’indennità di accompagnamento a cittadini non comunitari


IMMIGRAZIONE
Una sentenza della Corte costituzionale sull’indennità di accompagnamento a cittadini non comunitari

Sì a indennità di accompagnamento e pensione di inabilità ai cittadini extracomunitari senza carta di soggiorno ma legalmente soggiornanti in Italia

ROMA - La Corte costituzionale ha stabilito che l’indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità ai cittadini non comunitari può essere concessa anche a chi non è titolare della carta di soggiorno purché gli stessi siano legalmente soggiornanti in Italia. A segnalare la sentenza emessa il 15 marzo scorso è Giovanni D’Agata, fondatore dello Sportello dei diritti (www.sportellodeidiritti.org), che sottolinea come la decisione della Corte costituzionali abbia dichiarato illegittima una norma contenuta in proposito nella legge finanziaria 2001. 

Secondo i giudici della Consulta che hanno esaminato la fattispecie, - si legge nella nota diffusa in proposito - in ragione delle gravi condizioni di salute di portatori di handicap fortemente invalidanti, sono coinvolti una serie di valori di essenziale risalto - quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie. 

Il ricorso al giudice a quo che a sua volta aveva presentato questione di legittimità costituzionale innanzi alla Consulta, era stato presentato dai genitori di un minore i quali avevano subìto il rigetto da parte dell’Inps della richiesta d’indennità di accompagnamento. 

Nella motivazione adottata dai giudici costituzionali è stato rilevato – prosegue la nota, - che è priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo, che poggia su principi di ordine temporale o economico, nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico. 

L’articolo ritenuto incostituzionale prevedeva che indennità di accompagnamento e pensione di inabilità possano essere concessi solo in presenza di determinate condizioni di reddito, alloggio e con un permesso di soggiorno valido da almeno 5 anni. Proprio per tali ragioni, sostiene la Corte, la norma si rivela fortemente restrittiva anche rispetto alla generale previsione dettata in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore dei cittadini extracomunitari dall’art. 41 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale, al contrario stabilisce che gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale. 

D’Agata definisce il pronunciamento una “straordinaria sentenza di civiltà” e segnala la disponibilità dell’associazione a “coadiuvare e sostenere con i suoi esperti e collaboratori, tutti i cittadini extraUE e le famiglie che si trovano nelle condizioni per chiedere l’indennità di accompagnamento e la pensione d’inabilità, indipendentemente dal possesso della carta di soggiorno, purché però soggiornanti legalmente in Italia, ovverosia con regolare permesso”. (Inform)

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