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giovedì 26 settembre 2013

In Commissione Istruzione critiche alla possibilità di assumere personale in loco per insegnare nelle scuole italiane all’estero

SENATO DELLA REPUBBLICA
In Commissione Istruzione critiche alla possibilità di assumere personale in loco per insegnare nelle scuole italiane all’estero

Parere favorevole con osservazioni alla conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. “E’ ormai indispensabile e indifferibile una riforma complessiva delle scuole italiane all'estero”

ROMA - Nella seduta di ieri la Commissione Istruzione pubblica e Beni culturali del Senato, riunita in sede consultiva, ha espresso parere favorevole con osservazioni alla conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Il dibattito ha riguardato in particolare le disposizioni contenute nell’articolo 9 riguardante le scuole italiane all’estero, in cui al comma 2 si prevede la possibilità di utilizzare per l’insegnamento del personale assunto in loco. 

Questa previsione è stata giudicata assai grave dalla senatrice Francesca Puglisi del Pd, che ha sottolineato invece la disponibilità del suo gruppo ad una riforma complessiva che punti a garantire la qualità dell'insegnamento in tali istituti. Ha poi fatto notare che gli alunni italiani all'estero hanno diritto ad un insegnamento di assoluta qualità, mentre il testo lo sottrae a qualsiasi controllo e per giunta non porta risparmi significativi.

Per la senatrice Maria Muslini del M5S il comma 2 dell'articolo 9 avrebbe l'effetto di sdoganare il curriculum di tutte le materie di insegnamento italiane, offrendo uno scenario a suo avviso inquietante. Evidenzia invece come il metodo italiano della formazione e della ricerca non sia legato alle conoscenze più o meno approfondite della lingua italiana da parte di stranieri, ma il frutto di un preciso percorso formativo.

Entrambe le senatrici hanno chiesto l’abrogazione del comma 2 o quanto meno (la Muslini) la correzione degli effetti distorsivi.

Concluso il dibattito, in sede di replica il sottosegretario Marco Rossi Doria sull’articolo 9 ha manifestato “una forte sensibilità sulla questione delle scuole italiane all'estero, anche in ragione della propria esperienza professionale pregressa”, assicurando che rappresenterà al ministro le esigenze sollevate. A sua volta, il relatore Riccardo Mazzoni (Pdl), nel confermare la contrarietà del suo gruppo all’abrogazione del comma 2 dell’articolo 9, ha preannunciato le dimissioni dall’incarico qualora ne fosse confermata la richiesta.

Dopo una breve sospensione dei lavori, che è servita per un confronto nella maggioranza al fine di trovare una mediazione in merito all'articolo 9, lo stesso relatore ha illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni, che è stato approvato dalla commissione e di cui pubblichiamo qui di seguito il testo.

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

condivise le finalità generali del provvedimento;

preso atto delle norme di carattere trasversale, che impattano anche nei settori di interesse;

valutato positivamente l'articolo 2, comma 12, sulle assunzioni in deroga dal parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

ritenuto necessario un ripensamento dei limiti al turn over nel settore della ricerca, seppur compatibilmente con i limiti di spesa;

ravvisate alcune incongruenze tra l'articolo 4, commi 3 e 16, da un lato, e la normativa vigente dall'altro, in quanto l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 213 del 2009 sul riordino degli enti di ricerca stabilisce una diversa procedura per il fabbisogno di personale, che viene determinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica;

rilevato criticamente che nel comma 16 dell'articolo 4, invece, non solo non si prevede alcun ruolo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - in quanto le procedure concorsuali sono autorizzate con decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, esautorando il Dicastero competente - ma la disciplina si sovrappone a quella del comma 3 del medesimo articolo 4, che stabilisce un ulteriore e differente iter;

considerata la ratio del decreto che va verso il superamento dei contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione,

tenuto conto altresì delle misure per le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, di cui all'articolo 9, secondo cui fra l'altro, all'interno della revisione annuale del contingente del personale della scuola in servizio all’estero, è conservato un limitato numero di posti vacanti e disponibili sui quali possono essere assegnati unità di personale nonché dirigenti scolastici;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si reputa necessario coordinare tra loro i commi 3 e 16 dell'articolo 4, atteso che essi stabiliscono distinte procedure per l'autorizzazione di procedure concorsuali negli enti di ricerca, peraltro difformi dalla normativa vigente di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 213 del 2009. Inoltre, si giudica negativamente che non sia previsto un pieno coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il cui ruolo occorre salvaguardare nella definizione del fabbisogno del personale di detti enti;

2. il controllo della spesa degli enti di ricerca è pienamente soddisfatto attraverso gli stanziamenti dei fondi definiti nel bilancio dello Stato. Non sono quindi necessari ulteriori vincoli normativi sulla gestione del personale che hanno solo l'effetto di aumentare la burocrazia e di ostacolare l'attività di ricerca. Si coglie dunque l'occasione per proporre di cancellare dall'ordinamento le norme relative al turnover e alle modalità di assunzione negli enti di ricerca affidando la gestione del personale alla responsabilità degli organi degli enti nel rispetto dei contratti di lavoro, delle regole di buona amministrazione e dei vincoli di bilancio;

3. con riferimento all'articolo 4, comma 11, si invita a valutare l'opportunità, nel più breve tempo possibile e appena i vincoli di bilancio lo consentiranno, di superare le deroghe all'applicazione del decreto legislativo n. 368 del 2001 anche per il personale della scuola di ogni ordine e grado, delle scuole dell'infanzia e degli asili nido;

4. in ordine all'articolo 9, si segnala con preoccupazione che questo decreto interviene in modo diretto e anomalo sul Testo unico della scuola, mentre è ormai indispensabile e indifferibile una riforma complessiva delle scuole italiane all'estero, con particolare riferimento all'insegnamento dell'italiano, materia che non può più essere affrontata con "provvedimenti tampone";

5. sempre in merito all'articolo 9, si segnala inoltre che:

- a. non vanno vanificati gli esiti del concorso indetto dal Ministero degli esteri nel 2011;

- b. deve essere tenuta in debito conto l'acquisizione di professionalità e adeguate competenze per il personale in servizio all'estero, con particolare riferimento all'insegnamento della lingua italiana;

- c. va valutata la possibilità di effettuare periodi di tirocinio formativo nelle scuole italiane all'estero per i docenti durante il periodo di formazione o durante i tirocini formativi attivi (TFA).

Inform

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