CAMERA DEI DEPUTATI
La parlamentare ha presentato
la sua terza interrogazione in materia
Francesca La Marca (Pd): Chiarimenti su assistenza
sanitaria e legge organica per italiani residenti all’estero che rientrano
temporaneamente in Italia
ROMA - E’ un labirinto di norme succedutesi nel tempo, di
leggi e decreti legge lacunosi e frammentari, di interpretazioni arbitrarie, di
pratiche diversificate da Regione e Regione ma soprattutto di insufficienza e
di incertezza del diritto. Sto parlando del sistema normativo e applicativo
della tutela sanitaria a favore dei cittadini italiani residenti all’estero i
quali rientrano per soggiorni temporanei in Italia.
Nel dedalo di norme non è facile capire il tipo di
assistenza sanitaria cui hanno diritto i nostri connazionali quando rientrano
in Italia temporaneamente. Ho proprio presentato in questi giorni la mia terza
interrogazione in questa materia (le prime due avevano a che fare 1) con la
qualifica di “emigrato” per poter usufruire delle cure ospedaliere urgenti e 2)
con i diritti degli italiani nati all’estero, nella speranza che questa mia
iniziativa parlamentare possa servire perlomeno a sensibilizzare le autorità
competenti a chiarire i dubbi da me sollevati e, sarebbe l’ideale, a
predisporre una normativa più chiara e organica per beneficiare sia i soggetti
fruitori dell’assistenza che le autorità erogatrici.
La contraddizione più evidente di cui ho chiesto il
chiarimento nella mia interrogazione al Ministero della Sanità è quella che
contrappone la legge istitutiva del Sistema sanitario nazionale, n.883 del
1978, all’ormai famoso decreto del Ministero della Sanità del 1° febbraio 1996
e alle informazioni divulgate nello stesso sito del Ministero. L’articolo 19
della legge n. 883, al comma 1, ci dice che “Le unità sanitarie locali
provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione
e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di
prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 3.”, e al
comma 6 ci specifica che “Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in
patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in
cui si trovano”. Il seconda comma dell’art. 3 della legge n. 883,
succitato, ci informa che “Lo Stato, nell'ambito della programmazione economica
nazionale, determina, con il concorso delle regioni, gli obiettivi della
programmazione sanitaria nazionale. La legge dello Stato, in sede di
approvazione del piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, fissa i
livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a
tutti i cittadini”. Insomma, per tale combinato disposto, la tutela sanitaria
in Italia dovrebbe essere garantita a tutti i cittadini italiani a prescindere
dalla residenza. Il Decreto del 1° febbraio 1996 stabilisce invece che la
tutela sanitaria a favore degli italiani residenti all’estero che rientrino
temporaneamente in Italia, ancorché gratuita, sia limitata esclusivamente alle
cure ospedaliere urgenti e per un massimo di 90 giorni, escludendo così
dall’erogazione gratuita tutte le cure medico-generiche e specialistiche. Il
Ministero della Sanità, nel suo sito, indica – senza fare riferimento a
disposizioni legislative e quindi credo in maniera arbitraria – che i cittadini
italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con
il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto
all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della
cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE e ribadisce quanto
disposto dal Decreto 1° febbraio 1996 e cioè che ai cittadini italiani
residenti all'estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali
italiani o aventi lo status di emigrato, certificato dall'ufficio consolare
italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono
erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno
solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o
privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Insomma se da una parte la
legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale garantisce l’assistenza
sanitaria (sia urgente che generica o specialistica) a tutti i cittadini
italiani a prescindere dalla residenza (ed infatti a favore dei cittadini italiani
che si recano a lavorare temporaneamente all’estero è stata predisposta una
legge specifica, il D.P.R. n. 618 del 1980, che disciplina soggetti aventi
diritto, tipologia e qualità delle cure), un’altra legge, il Decreto del 1996 e
le disposizioni interpretative del Ministero della Sanità preclude agli stessi
cittadini italiani residenti all’estero il diritto all’assistenza sanitaria in
Italia. Diritto che tuttavia viene assicurato da alcune Regioni.
E’ ovvio che questa confusione e questo vuoto legislativi devono
essere in qualche modo corretti per non continuare a pregiudicare la certezza
del diritto alla tutela della salute dei cittadini italiani che vivono
all’estero e che rientrano temporaneamente in Italia, nel rispetto della
Costituzione e della legge istitutiva del Sistema sanitario nazionale.
Nella mia interrogazione chiedo quindi al Ministero della
Sanità se non ritenga opportuno fornire chiarimenti sul significato dell’ultimo
comma dell’articolo 19 della legge n. 883 istitutiva del Servizio sanitario
nazionale precisando cosa esattamente intende il legislatore quando stabilisce
che “gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di
accedere ai servizi di assistenza sanitaria della località in cui si trovano”;
se tale diritto - e la sua gratuità - debba essere, limitato solo alle cure
ospedaliere urgenti per un massimo di 90 giorni così come stabilito dal
Decreto 1 febbraio 1996, e se così fosse per quali ragioni, oppure esteso, come
sembra più ragionevole, a tutte le prestazioni sanitarie ancorché solo
per 90 giorni o meglio ancora senza limiti temporali; se il Ministero non
ritenga giusto e necessario disporre che la residenza all’estero e
l’iscrizione all’Aire non siano considerate condizioni preclusive
all’iscrizione provvisoria al Servizio sanitario nazionale e/o del diritto dei
cittadini italiani residenti all’estero di usufruire gratuitamente, se
sprovvisti di assicurazione pubblica o privata, dell’assistenza sanitaria
medico-generica, specialistica e ospedaliera urgente, durante periodi di
soggiorno temporaneo in Italia; se infine il Ministero non ritenga urgente,
utile e doveroso - a fronte dell’intreccio ambiguo e disorganico della
normativa attualmente in vigore che disciplina l’erogazione dell’assistenza
sanitaria a favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio della
Repubblica e del conseguente vuoto di tutela in contrasto con gli articoli 3 e
32 della Costituzione e con i principi ispiratori della stessa legge n. 833 del
1978, in base ai quali l’assistenza sanitaria va garantita a tutti i cittadini
a prescindere dalla loro residenza, senza distinzioni di condizioni individuali
o sociali – predisporre una normativa organica e chiara relativa alla tutela
della salute dei cittadini italiani che risiedono all’estero, e che rientrano
in Italia per soggiorni temporanei, in modo tale da garantire certezza del
diritto all’assistenza sanitaria e uniformità di applicazione sul territorio
nazionale (alcune Regioni prevedono una tutela sanitaria più ampia per gli emigrati),
ponendo finalmente fine alle attuali disparità di trattamento (come ad
esempio tra pensionati e “titolari” della qualifica di emigrato da una parte e
cittadini privi di tali qualifiche o nati all’estero dall’altra oppure tra
cittadini italiani che vivono in Stati convenzionati e quelli che invece vivono
in Stati non convenzionati) e alle difficoltà interpretative delle norme da
parte delle stesse istituzioni preposte alla tutela. (Francesca La
Marca*/Inform)
*Deputata del Pd eletta nella circoscrizione America
Settentrionale e Centrale
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